Art. 7.
(Delega al Governo per la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più

 

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decreti legislativi al fine di disciplinare le procedure di rilascio ai soggetti interessati dell'autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di impianti di produzione di energia nucleare ad uso civile, di cui all'articolo 6, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) la domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve contenere, oltre al progetto, elementi sulla localizzazione dell'impianto, sulle misure di sicurezza, sulla valutazione di impatto ambientale e sulla gestione dei rifiuti radioattivi, nonché documentare la capacità tecnica ed economica del richiedente;

          b) la procedura istruttoria, comprese la valutazione di impatto ambientale, la stipula dell'intesa con la regione interessata e la conferenza di servizi di cui all'articolo 6, deve concludersi entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda;

          c) la vigilanza sulla costruzione deve essere effettuata dall'APAT in collaborazione con le competenti istituzioni dell'Unione europea ove ciò sia previsto da accordi e procedure comunitari esistenti in materia;

          d) i livelli di sicurezza di riferimento e le procedure di verifica devono essere conformi alle iniziative comunitarie nel settore della sicurezza nucleare e aggiornati per assicurare il rispetto dei livelli piu elevati di sicurezza definiti in regole e raccomandazioni prodotte in ambito internazionale ed europeo.